LEGGE REGIONALE N. 60 DEL 28-12-1993
REGIONE VENETO

Tutela degli animali d' affezione e prevenzione del randagismo.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO N. 111
del 31 dicembre 1993
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

 

 

ARTICOLO 1

 Finalità
 1.  La Regione Veneto promuove e disciplina la tutela degli
animali d' affezione, condanna gli atti di crudeltà , i
maltrattamenti nonchè  il loro abbandono.

 

 

ARTICOLO 2

 Tutela e vigilanza
 1.  La tutela degli animali d' affezione e la vigilanza sul
trattamento cui vengono sottoposti compete alle Unità  locali
socio - sanitarie ai sensi dell' articolo 1, secondo comma,
punto 17) della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77, come
integrato dall' articolo 2 della legge regionale 3 settembre
1987, n. 48.

 

 

ARTICOLO 3

 Anagrafe canina
 1.  Presso il settore veterinario di ogni Unità  locale socio -
sanitaria è  istituita l' anagrafe canina alla quale tutti i cani
devono essere iscritti entro i primi tre mesi di vita o entro
trenta giorni dopo essere stati raccolti se randagi.  Chiunque sia
detentore di un cane ha l' obbligo di denunciare il possesso
e di iscriverlo all' anagrafe canina.  Inoltre ha l' obbligo di
assumersi tutte le responsabilità  civili e penali relative.
  2.  Il detentore del cane ha l' obbligo di denunciare al settore
veterinario competente l' avvenuta cessione, scomparsa
o morte dell' animale entro quindici giorni dall' avvenimento.
  3.  Gli allevatori e i commercianti devono tenere un registro
delle vendite e comunicare al Settore veterinario
dell' Unità  locale socio - sanitaria competente per il territorio
il nome e l' indirizzo dell' eventuale acquirente entro trenta
giorni dalla vendita dell' animale.
  4.  L' iscrizione all' anagrafe canina è  gratuita.

 

 

ARTICOLO 4

 Tatuaggio di riconoscimento
 1.  Entro novanta giorni dall' iscrizione all' anagrafe canina
i cani devono essere identificati mediante tatuaggio di un
codice unificato indelebile e leggibile eseguito sul lato interno
della coscia destra o sul padiglione auricolare destro, o
con altro sistema di identificazione indicato dalla Giunta regionale,
con metodi che non arrechino danno o dolore
all' animale e con spese a carico dell' utente.
  2.  Le operazioni di tatuaggio, nonchè  la rilevazione dello
stato segnaletico dell' animale, sono eseguite a cura dei settori
veterinari dell' Unità  locale socio - sanitaria o da veterinari
liberi professionisti autorizzati dalla Unità  locale socio -
sanitaria.
 3.  I cani ospiti dei rifugi in convenzione gestiti dalle
associazioni protezionistiche sono tatuati gratuitamente.
  4.  Ai fini della presente legge è  riconosciuto valido il
tatuaggio effettuato per effetto dell' iscrizione ai libri
genealogici di razza.

 

 

ARTICOLO 5

 Profilassi
 1.  Le Unità  locali socio - sanitarie, ai fini dell' attuazione
della presente legge, predispongono, con il senso dei detentori,
interventi preventivi e successivi, atti anche al controllo
delle nascite, servendosi delle strutture proprie o riconosciute.
  2.  Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani e
dei gatti sono eseguite esclusivamente da medici veterinari,
con metodi chirurgici idonei.
  3.  I presidi veterinari multizonali di cui alla legge regionale
31 maggio 1980, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni,
e i settori veterinari delle Unità  locali socio - sanitarie,
sentiti i rappresentanti unici provinciali delle associazioni
protezionistiche di cui all' articolo 9, nell' ambito delle
convenzioni con esse stipulate, organizzano, in collaborazione
con le stesse, programmi per il controllo demografico
e per la limitazione delle nascite su cani e gatti randagi.
  4.  Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani
randagi e dei gatti presenti nelle colonie riconosciute sono
effettuati da veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale
presso gli ambulatori dei presidi veterinari multizonali
e dei settori veterinari delle Unità  locali socio - sanitarie,
adeguatamente attrezzati o da veterinari liberi professionisti
convenzionati.

 

 

ARTICOLO 6

 Recupero dei cani randagi
 1, I cani randagi, catturati e tatuati a cura delle Unità  locali
socio - sanitarie, trascorsi sessanta giorni, se non reclamati,
possono essere ceduti definitivamente a privati o ad associazioni
protezionistiche di cui all' articolo 9.
  2.  Prima della scadenza del termine di cui al comma 1,
possono essere ceduti in affidamento temporaneo con l' impegno
da parte degli affidatari di restituirli ai proprietari che
li richiedessero entro i sessanta giorni.
  3.  Dell' affidamento temporaneo, nel caso di consegna
dell' animale catturato ad una associazione protezionistica
convenzionata, si fa carico l' associazione stessa.
  4.  La cattura dei cani randagi è  di competenza dei presidi
veterinari multizonali che possono avvalersi della collaborazione
delle guardie zoofile e dei delegati dalle associazioni
convenzionate.
  5.  La cattura dei cani deve essere effettuata possibilmente
in modo indolore.
  6.  Il cittadino che avvista un cane randagio informa il servizio
veterinario della Unità  locale socio - sanitaria o provvede
direttamente alla consegna al canile sanitario più  vicino.
  7.  La direzione dei rifugi e la direzione dei canili sanitari
devono tenere un registro nel quale sono indicati la data di
entrata, di uscita e di morte degli animali ed i nominativi dei
privati che hanno ottenuto in affidamento un animale.
  8.  Oltre ai casi previsti dagli articoli 86, 87 e 91 del
 dpr 8 febbraio 1954, n. 320 possono essere soppressi solo
i cani di comprovata pericolosità , quelli gravemente ammalati o
incurabili.  La soppressione deve essere effettuata esclusivamente
da medici veterinari con metodo eutanasico.

 

 

ARTICOLO 7

 Informazione e aggiornamento
 1.  I Servizi veterinari delle Unità  locali socio - sanitarie e i
comuni, con la collaborazione delle associazioni protezionistiche,
predispongono e attuano programmi annuali di informazione
ed educazione rivolti alle scuole e alla popolazione
per favorire il rispetto degli animali e la tutela della loro salute,
al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto
uomo - animale - ambiente.  Nei suddetti programmi, particolare
attenzione deve essere dedicata al problema del randagismo,
alle sue conseguenze e alla possibilità  di prevenirlo.
  2.  La Regione, le Unità  locali socio - sanitarie e i Comuni
organizzano periodicamente corsi di aggiornamento e di formazione
destinati al proprio personale addetto ai servizi di
cui alla presente legge, nonchè  alle guardie zoofile volontarie.

 

 

ARTICOLO 8

 Canili sanitari e rifugi
 1.  I comuni, singoli o associati, d' intesa con le competenti
Unità  locali socio - sanitarie, provvedono al risanamento
dei canili sanitari esistenti di cui all' articolo 84 del dpr
8 febbraio 1954, n. 320, secondo i criteri stabiliti dall' accordo
14 della presente legge, anche avvalendosi dei contributi destinati
a tal fine dalla Regione.
  2.  I comuni, singoli o associati, provvedono, altresì , alla
costruzione dei rifugi per cani secondo i medesimi criteri di
cui all' articolo 14.
  3.  La gestione dei canili sanitari è  affidata alle Unità  locali
socio - sanitarie.
  4.  I comuni, singoli o associati, assicurano mediante la
gestione dei rifugi il ricovero, la custodia ed il mantenimento
dei cani vaganti o randagi.
  5.  La gestione dei rifugi può  essere affidata ad associazioni
protezionistiche iscritte all' albo di cui all' articolo 9,
tramite apposite convenzioni.
  6.  E' fatto obbligo ai presidi veterinari multizonali ed ai
settori veterinari delle Unità  locali socio - sanitarie di garantire
una adeguata assistenza sanitaria ai suddetti rifugi.

 

 

ARTICOLO 9

 Albo regionale delle associazioni protezionistiche
 1.  E' istituito presso la Giunta regionale, dipartimento per
servizi veterinari, un albo regionale al quale possono essere
iscritte esclusivamente le associazioni per la protezione degli
animali maggiormente rappresentative, anche in base
all' attività  in precedenza svolta, operanti nella Regione Veneto,
aventi personalità  giuridica.
  2.  Ai fini dell' iscrizione all' albo, le associazioni di cui al
comma 1 devono presentare domanda al Presidente della
Giunta regionale, sottoscritta dal legale rappresentante
e corredata da copia dell' atto esecutivo e dello statuto da
cui risultino le finalità  dell' associazione e il numero degli
iscritti.
 3.  Le associazioni devono indicare un rappresentante
unico provinciale.
  4.  La Giunta regionale, entro il termine di novanta giorni
dal ricevimento della domanda, sulla base dell' istruttoria
svolta dal dipartimento per i servizi veterinari, provvede
all' iscrizione all' albo dandone comunicazione al comune e
alla provincia territorialmente competenti.
  5.  Il termine di cui al comma 4 è  sospeso nel caso in cui
sia necessaria l' acquisizione di ulteriori documenti o l'
integrazione di quelli acquisiti.  Detto termine ricomincia a
decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei
documenti richiesti.
  6.  I soggetti interessati devono richiedere, pena la cancellazione
automatica dall' albo, la conferma dell' iscrizione
ogni tre anni, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute
modificazioni, della documentazione di cui al comma
2.
  7.  La perdita dei requisiti previsti dal comma 1 comporta
la cancellazione dall' albo e deve essere tempestivamente comunicata
al Presidente della Giunta regionale dal legale rappresentante
dell' associazione protezionistica.  La cancellazione
è  disposta con deliberazione della Giunta regionale.
  8.  La Giunta regionale delibera, altresì , la cancellazione
dall' albo delle associazioni per l' accertata e perdurante
inidoneità  igienico - sanitaria dei rifugi gestiti dalle
associazioni.
 9.  La Giunta regionale comunica alle associazioni, motivandolo,
il diniego dell' iscrizione ovvero la cancellazione
del registro regionale, dandone altresì  comunicazione al comune
ed alla provincia territorialmente competenti.

 

 

ARTICOLO 10

 Attività  in convenzione
 1.  Le associazioni iscritte all' albo di cui all' articolo 9,
mediante convenzione con i Comuni e con le Unità  locali socio -
sanitarie, svolgono le seguenti funzioni:
  a) gestire i rifugi per cani secondo quanto previsto dall' articolo
8:
  b) creare ricoveri temporanei o permanenti per gli animali
d' affezione;
  c) svolgere compiti di assistenza volontaria;
  d) promuovere iniziative di aggiornamento delle guardie
zoofile;
  e) partecipare alle iniziative di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8;
  f) costruire rifugi per cani e gatti secondo i criteri di cui
agli articoli 14 e 16.
  2.  Le attività  oggetto di convenzione, svolte dalle associazioni
protezionistiche, hanno carattere volontaristico con
esclusione di fini di lucro.
  3.  Le associazioni protezionistiche di cui al comma 1
possono, altresì , custodire cani con oneri a carico del
proprietario.

 

 

ARTICOLO 11

 Canili gestiti da privati
 1.  La custodia dei cani di proprietà  può  essere affidata ad
operatori privati che dispongano di strutture di ricovero in
possesso dell' autorizzazione amministrativa rilasciata dal
sindaco e dell' autorizzazione sanitaria rilasciata dall' Unità
locale socio - sanitaria territorialmente competente.  Le strutture
sono sottoposte a vigilanza veterinaria ai sensi dell' articolo
24, comma primo, lettera f), del regolamento di polizia
veterinaria approvato con dpr 8 febbraio 1954, n. 320.

 

 

ARTICOLO 12

 Guardie zoofile
 1.  Per l' esercizio delle funzioni previste dall' articolo 2
possono essere utilizzate guardie zoofile volontarie con la
qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza approvato con rd 18 giugno 1931,
n. 773.
  2.  Per ottenere la qualifica di cui al comma 1 i soggetti
interessati devono frequentare con esito positivo uno speciale
corso di addestramento con esame di idoneità , istituito dalla
Giunta regionale e attuato dai presidi veterinari multizonali
o promosso dalle associazioni protezionistiche previa autorizzazione
della Giunta regionale.
  3.  Le guardie zoofile volontarie si qualificano esibendo
un tesserino con fotografia rilasciato dal Presidente della
Giunta regionale.  Il tesserino deve contenere, oltre alla
generalità , gli estremi del provvedimento prefettizio di
riconoscimento della qualifica di guardia zoofila e la durata della
validità .
  4.  Le guardie zoofile volontarie esercitano l' attività  di cui
al comma 1 nell' ambito di tutto il territorio provinciale.
  5.  Le guardie zoofile volontarie, prima di accertare le infrazioni
della presente legge, hanno l' obbligo di qualificarsi
esibendo il tesserino di riconoscimento.
  6.  Nel caso di immediata contestazione, le guardie zoofile
volontarie redigono verbale di accertamento delle violazioni,
a norma della legge  24 novembre 1981, n. 689 e lo trasmettono
al sindaco del comune nel cui territorio è  stata accertata
l' infrazione ai sensi della legge regionale 28 gennaio
1977, n. 10.

 

 

ARTICOLO 13

 Modalità  di ricovero e custodia dei cani
 1.  I cani randagi catturati, non appena affidati al canile
sanitario, sono sottoposti a visita da parte dei servizi veterinari
delle Unità  locali socio - sanitarie.  Quando si tratti di cani
tatuati la struttura stessa deve darne immediata comunicazione
al proprietario.
  2.  Nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del dpr 8 febbraio
1954, n. 320, e nei casi di pericolosità  o comunque di
malattia, il ricovero, la cura, la custodia ed il mantenimento
avvengono temporaneamente nel canile sanitario a cura
dell' Unità  locale socio - sanitaria.
  3.  Le spese per il ricovero dei cani sono a carico dei proprietari
sulla base delle tariffe determinate dall' Unità  locale
socio - sanitaria ovvero nel caso di rifugi, sulla base delle tariffe
determinate dal comune o previste dalle convenzioni di
cui all' articolo 8 comma 5.

 

 

ARTICOLO 14

 Criteri per il risanamento dei canili sanitari
e per la costruzione dei rifugi per cani
 1.  I canili sanitari e i rifugi per cani devono essere costruiti
in aree idonee.
  2.  In attuazione dell' articolo 3 comma 2 della legge 14
agosto 1991, n. 281, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, individua i comuni
ove ubicare i rifugi per cani sulla base dei seguenti criteri:
  a) accertata consistenza della popolazione animale in ambito
provinciale;
  b) distribuzione della popolazione animale in ambito provinciale;
  c) indicazione delle associazioni protezionistiche di cui
all' articolo 9.
  3.  La delibera della Giunta regionale di cui al comma 2
determina altresì  la percentuale di partecipazione di ogni comune
all' onere connesso alla costruzione e alla gestione di
ciascun rifugio.
  4.  La delibera della Giunta regionale è  adottata su parere
del comitato regionale veterinario sentiti i comuni interessati.
  5.  I comuni, nel cui territorio è  prevista l' ubicazione dei
rifugi, entro dodici mesi dall' entrata vigore della presente
legge, approvano i singoli progetti, da situare n zone appartenenti
alla categoria E del vigente strumento urbanistico e
nelle aree tutelate ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431 o
dal vigente Piano territoriale regionale di coordinamento.
  6.  L' approvazione del progetto costituisce dichiarazione
di pubblica utilità , indifferibilità  e urgenza dell' opera.
  7.  I canili sanitari e i rifugi devono essere dotati almeno di:
  a) un numero di box, di cui almeno tre per cento destinato
a finalità  contumaciali, rapportato all' area territoriale
interessata aventi le dimensioni adeguate alle esigenze
fisiologiche del cane e al tempo di permanenza dello stesso
box.  Ogni box deve essere dotato di una propria
area esterna delimitata;
  b) un locale destinato all' ufficio direzionale per la gestione
del canile;
  c) alcuni box adeguamente attrezzati, destinati alla custodia
dei cani ammalati, in periodo di degenza post - operatoria,
e dei cuccioli, annessi a un locale infermeria;
  d) se necessario, un locale per la custodia degli automezzi
destinati alla disinfezione e alla disinfestazione, con connesse
strutture accessorie;
  e) adeguato forno inceneritore o comunque impianto frigorifero
per la custodia delle carcasse;
  f) un recinto esterno, comprendente alcuni box da adibire a
gattile, per la degenza successiva all' intervento di
sterilizzazione;
 g) l' allacciamento alla rete fognaria comunale o un idoneo
sistema per lo smaltimento delle acque reflue.
  8.  Le aree devono essere completamente recintate e, per
quanto necessario, provviste di adeguati mezzi fonoassorbenti.
  9.  La superficie fondiaria complessiva delle strutture deve
garantire uno standard minimo di mq 20 animale
ospitato.
  10.  Le strutture devono osservare le seguenti distanze:
  a) distanza minima dai confini di proprietà  m. 29;
  b) distanza minima da nuclei abitanti m. 150.
  11.  L' indice di copertura massimo deve corrispondere al
trenta per cento della superficie complessiva.
  12.  Le strutture di cui all' articolo 11, devono rispettare i
criteri sopra illustrati salvo quanto previsto con apposita delibera
di attuazione della Giunta regionale.
  13.  Per i canili e i rifugi esistenti e operanti alla
data di entrata in vigore della presente legge sono comunque
ammesse le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria,
di restauro e ristrutturazione nonchè  l' ampliamento
nei limiti del trenta per cento della superficie fondiaria esistente.

 

 

ARTICOLO 15

 Compiti delle Unità  locali socio - sanitarie
 1.  I settori veterinari delle Unità  locali socio - sanitarie,
oltre alle loro funzioni in materia di profilassi e polizia
veterinaria, svolgono le seguenti funzioni:
  a) provvedono all' attuazione e all' aggiornamento dell' anagrafe
canina e all' identificazione dei cani di proprietà  mediante
tatuaggio, dandone notifica mensile ai presidi veterinari
multizonali;
  b) effettuano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero
dei cani, allo scopo di verificarne l' idoneità  igienico sanitaria;
  c) controllano lo stato di salute dei cani catturati presenti
nelle strutture di ricovero loro affidate.
  2.  I presidi veterinari multizonali svolgono le seguenti
funzioni:
  a) provvedono alla cattura dei cani randagi;
  b) tatuano i cani randagi che pervengono al presidio, dandone
notizia ai settori veterinari ai fini dell' aggiornamento
dell' anagrafe;
  c) organizzano, in collaborazione con le associazioni
protezionistiche, programmi di intervento sanitario per il
controllo demografico e la limitazione delle nascite dei cani
e dei gatti e attuano i relativi interventi sanitari;
  d) controllano lo stato di salute dei cani catturati, presenti
nelle strutture di ricovero loro affidate.

 

 

ARTICOLO 16

 Protezione dei gatti
 1.  I gatti che vivono in stato di libertà  sul territorio sono
protetti.
  2.  Per favorire i controlli, numerici e sanitari, sulla
popolazione felina i presidi veterinari multizonali, sulla base
delle segnalazioni delle associazioni protezionistiche iscritte
all' albo regionale di cui all' articolo 9, provvedono a individuare
le zone in cui esistono colonie di detti animali e stabiliscono
i programmi di intervento.
  3.  Le associazioni protezionistiche, mediante apposita
convenzione con l' Unità  locale socio - sanitaria competente,
possono prendere in affidamento le colonie di gatti che vivono
in stato di libertà , curandone la salute e le condizioni di
vita.
  4.  Al fine di conciliare la sopravvivenza delle colonie dei
gatti in ambito urbano con le esigenze di igiene pubblica, i
comuni individuano nel proprio territorio, sentita la Unità
locale socio - sanitaria competente, appositi spazi da destinare
a luogo di alimentazione e riferimento dei gatti.
  5.  La cattura dei gatti che vivono in libertà  è  consentita
solo per motivi sanitari e di contenimento demografico.
  6.  La limitazione delle nascite dei gatti che vivono in stato
di libertà  è  effettuata nell' ambito dei programmi e con le
modalità  e tipo di intervento scelti dal servizio veterinario
competente.  I gatti sterilizzati, identificati con apposito
tatuaggio a un padiglione auricolare, o altro sistema riconosciuto
valido dalle associazioni protezionistiche, sono riammessi
nel loro gruppo e territorio.
  7.  I gatti che vivono in stato di libertà  possono essere
soppressi solo se gravemente ammalati o incurabili.  La
soppressione deve essere effettuata esclusivamente da medici
veterinari con metodo eutanasico.

 

 

ARTICOLO 17

 Contributi
 1.  Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico la Regione
indennizza gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di
bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, per i quali
non si è  in grado di risalire al proprietario, accertate dal
servizio veterinario della Unità  locale socio - sanitaria
competente.
 2.  La misura del contributo e le modalità  di erogazione
sono determinate con delibera della Giunta regionale con riferimento
ai criteri stabiliti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218.

 

 

ARTICOLO 18

 Circolazione e trasporto dei cani
 1.  le persone che conducono i cani sono tenute a evitare
che i loro animali insudicino con escrementi gli spazi pubblici.
  In caso contrario devono provvedere immediatamente alla
pulizia.
  2.  Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni
di cui al dpr 5 giugno 1982, n. 624, emanato in attuazione
della direttiva Cee n. 77/ 489 in materia di protezione di
animali.

 

 

ARTICOLO 19

 Presidi veterinari multizonali
 1.  In relazione alle competenze previste dalla presente
legge le Unità  locali socio - sanitarie dei capoluoghi di provincia
provvedono a potenziare le risorse dei presidi veterinari
multizonali, sia per quanto attiene il personale che le attrezzature.
  2.  Nell' ambito della necessaria collaborazione tra i settori
veterinari delle Unità  locali socio - sanitarie e i presidi
veterinari multizonali, qualora questi ultimi non siano
temporaneamente in grado di assolvere ai compiti a essi attribuiti
dalla presente legge, per carenza di risorse, i compiti stessi
sono svolti dai competenti settori veterinari.

 

 

ARTICOLO 20

 Sanzioni
 1.  Fatte salve le sanzioni amministrative previste dall' articolo
5 della legge 14 agosto 1991, n. 281 il detentore del cane
che non adempia a quanto previsto dall' articolo 3, comma
2, della presente legge è  punito con una sanzione amministrativa
di lire 150 mila.

 

 

ARTICOLO 21

 Norme finanziarie
 1.  Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente
legge provvedono i Comuni e le Unità  locali socio - sanitarie,
ciascuno per la parte di propria competenza, tenendo conto
degli indirizzi programmatori regionali di cui all' articolo 14.
  2.  Per le finalità  della presente legge e per l' erogazione
dei contributi di cui agli articoli 5 e 6 della legge 14 agosto
1991, n. 281, è  istituito nello stato di previsione dell' entrata
per l' anno finanziario 1993, il capitolo 2787 denominato
<< Assegnazione statale per la tutela degli animali d' affezione
e la prevenzione del randagismo >>, nel quale confluiscono le
entrate derivanti dall' articolo 8 della legge 14 agosto 1991, nº
281.  Nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario
1993 è  istituito il capitolo 60305 denominato << Fondo regionale
per la tutela degli animali d' affezione e la prevenzione
del randagismo >>.
  3.  Le entrate derivanti dall' articolo 20 della presente legge
e riscosse dai Comuni ai sensi della legge regionale 28
gennaio 1977, n. 10, sono da considerarsi vincolate per le finalità
e gli interventi della presente legge.

 

 

ARTICOLO 22

 Abrogazioni
 1.  Sono abrogate le leggi regionali 3 settembre 1987, nº
48 e 22 dicembre 1989, n. 56.
  2.  L' articolo 1 della legge regionale 31 maggio 1980, nº
77, resta vigente nel testo così  come integrato dall' articolo 2
della legge regionale 3 settembre 1987, n. 48.

 

 

ARTICOLO 23

 Norma transitoria
 1.  I canili sanitari previsti dalle Unità  locali socio - sanitarie
e già  finanziati dalla regione all' entrata in vigore della
presente legge sono progettati e realizzati a cura delle Unità
locali socio - sanitarie stesse.
  2.  In fase di prima attuazione della presente legge mantengono
la loro efficacia le convenzioni in atto tra le Unità
locali socio - sanitarie e le associazioni protezionistiche.
  3.  Le convenzioni di cui al comma 2 non possono in ogni
caso essere prorogate oltre la data del 31 dicembre 1995.
  4.  Le Unità  locali socio - sanitarie, per le spese di
mantenimento, potranno rivalersi sui comuni di provenienza dei
cani.

 

 

ARTICOLO 24

 Dichiarazione d' urgenza
 La presente legge è  dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo
44 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto.
 La presente legge sarà  pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
veneta.
 Venezia, 28 dicembre 1993